Apprendistato professionalizzante - Procedure di applicabilità
Secondo l’accordo di Riordino stipulato fra Confcommercio e le OO.SS. Filcams, Fisascat, Uiltucs a livello nazionale, (art. 4)
“I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto della condizione di cui al successivo articolo 17.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, le aziende con unità produttive distribuite in più di due regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all’apposita Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale”.
L’Ente Bilaterale di Cuneo riceve le domande di parere di conformità e valuta le richieste con riunioni settimanali. Le richieste devono essere presentate tramite i moduli appositi, corredate di piano formativo standard dell’apprendista, alla segreteria degli Enti Bilaterali, anche tramite l’indirizzo email