| L'art.
19 del DLgs. 626/94 individua la figura del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza che deve essere presente in tutte le aziende. Secondo tale norma,
i lavoratori impiegati in aziende dipendenti possono scegliere se nominare al
loro interno il rappresentante per la sicurezza o avvalersi di un rappresentante
territoriale. Gli Enti bilaterali hanno individuato e formato alcuni soggetti
destinati alla funzione di Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la Sicurezza
(RLST) dei quali le aziende e i lavoratori che lo ritengono potranno avvalersi.
Questa scelta, oltre che sollevare l'impresa da oneri economici e formativi,
le permette di contare su un monitoraggio costante da parte dell'Ente sull'operato
di una figura importante e delicata all'interno dell'azienda. Per
aderire al servizio del R.L.S.T., e comunque per ottemperare agli obblighi imposti
dalla Legge su questo tema, scarica qui
la modulistica e le relative istruzioni. Il contributo per
avvalersi di tale figura è stato concordato nella misura di € 15,50
annuali di contributo fisso più un contributo variabile calcolato nella
misura di € 5,15 per il primo dipendente e € 2,60 per ogni dipendente
successivo al primo. I versamenti per il settore commercio
vanno effettuati sul cc postale n. 13896121 o sul cc bancario n. 9595 (B.R.E Banca
agenzia n. 1 Cuneo Abi 6906 Cab 10201) intestati all'Ente Bilaterale Territoriale
- Fondo per la Sicurezza,. Per il settore turismo cc postale n. 16844128
e cc bancario n. 9599 (B.R.E Banca agenzia n. 1 Cuneo Abi 6906 Cab 10201) intestati
all'Ente Bilaterale Territoriale per il Turismo - Fondo per la Sicurezza.
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